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Obbligo di comunicazione del domicilio digitale (casella PEC): sanzioni per chi non si adegua

Il Decreto Legge Semplificazioni del 16 luglio 2020, n. 76 art. art. 37, prevede l'obbligo per tutti gli iscritti a un Ordine professionale (anche coloro che sono dipendenti o che non esercitano la libera professione) di comunicare all'Ordine, entro il 1 ottobre 2020, il proprio domicilio digitale (casella PEC).

In caso di inottemperanza si prevede "la sanzione della sospensione dal relativo Albo fino alla comunicazione del domicilio digitale".

Poiché la casella PEC è diventata obbligatoria per gli iscritti agli Ordini o Collegi professionali con il D.L. 185/2008 ed è già presente nelle schede Albo dei singoli soggetti, si invitano tutti gli Iscritti a collegarsi all'Area Riservata del sito dell'Ordine e a verificare se la propria casella PEC e i propri dati registrati presso l'Ordine risultano aggiornati, variando quanto obsoleto.

Chi fosse sprovvisto delle credenziali di accesso, potrà richiederle nei seguenti modi (si ricorda che il nome utente corrisponde alla matricola comprensiva di lettera (se presente) per cui è possibile richiedere solo la password):

Nel caso la richiesta delle credenziali non vada a buon fine, in quanto la mail personale registrata presso l'Ordine non è più utilizzata, inviare mail di comunicazione ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

Se l'Iscritto non ha mai attivato una casella PEC, gliene verrà assegnata una gratuitamente dopo aver aggiornato i propri recapiti (se variati) dall'Area Riservata del sito dell'Ordine e inviato un'email di richiesta attivazione casella PEC ad Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .